(Codice Penale-art. 203)
                              Art. 203. 
 
                       (Pericolosita' sociale) 
 
  Agli effetti della  legge  penale,  e'  socialmente  pericolosa  la
persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso
taluno  dei  fatti  indicati  nell'articolo  precedente,  quando   e'
probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. 
 
  La qualita' di  persona  socialmente  pericolosa  si  desume  dalle
circostanze indicate nell'articolo 133.