Art. 203.
(Pericolosita' sociale)
Agli effetti della legge penale, e' socialmente pericolosa la
persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso
taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando e'
probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La qualita' di persona socialmente pericolosa si desume dalle
circostanze indicate nell'articolo 133.