(Codice di procedura penale-art. 166)
 
                              Art. 166 
 
                (Organo e forme delle notificazioni) 
 
  La notificazione di un atto, salvo che sia disposto altrimenti,  e'
eseguita, per ordine  del  giudice  o  del  pubblico  ministero  o  a
richiesta della parte privata, dall'ufficiale giudiziario o da chi ne
esercita le funzioni. 
 
  L'atto e' rimesso all'ufficiale giudiziario che deve immediatamente
formarne un numero di copie eguale a quello delle persone alle  quali
deve notificarsi. 
 
  Fuori  dei  casi  eccettuati  dalla  legge,  l'atto   deve   essere
notificato per intero. 
 
  Gli avvisi che in qualsiasi stato e  grado  del  procedimento  sono
dati dal  giudice  verbalmente  agli  interessati  in  loro  presenza
sostituiscono le notificazioni, purche' ne  sia  fatta  menzione  nel
processo verbale.