Art. 166 (Organo e forme delle notificazioni) La notificazione di un atto, salvo che sia disposto altrimenti, e' eseguita, per ordine del giudice o del pubblico ministero o a richiesta della parte privata, dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. L'atto e' rimesso all'ufficiale giudiziario che deve immediatamente formarne un numero di copie eguale a quello delle persone alle quali deve notificarsi. Fuori dei casi eccettuati dalla legge, l'atto deve essere notificato per intero. Gli avvisi che in qualsiasi stato e grado del procedimento sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel processo verbale.