Art. 168 (Notificazioni all'imputato detenuto) Le notificazioni all'imputato detenuto si eseguono dall'ufficiale giudiziario mediante consegna della copia alla persona. Questa disposizione si applica anche quando dagli atti risulta che l'imputato e' detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o che e' internato in uno stabilimento per misura di sicurezza.