(Codice di procedura penale-art. 168)
 
                              Art. 168 
 
                (Notificazioni all'imputato detenuto) 
 
  Le notificazioni all'imputato detenuto si  eseguono  dall'ufficiale
giudiziario mediante consegna della copia alla persona. 
 
  Questa disposizione si applica anche quando dagli atti risulta  che
l'imputato e' detenuto per causa  diversa  dal  procedimento  per  il
quale deve eseguirsi la notificazione  o  che  e'  internato  in  uno
stabilimento per misura di sicurezza.