Art. 169 (Prima notificazione all'imputato non detenuto) Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, quando il domicilio per le notificazioni non e' stato ancora designato a norma dell'articolo 171 e non e' possibile consegnare personalmente la copia all'imputato, la prima notificazione e' eseguita nella casa di abitazione dell'imputato stesso o nel luogo in cui egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente con lui, o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. Qualora i luoghi sopra indicati siano ignoti, la notificazione si esegue nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone. La copia non puo' in alcun caso essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o palesemente affetta da infermita' di mente o in stato di manifesta ubriachezza, o che sia stata offesa dal reato.