(Codice di procedura penale-art. 169)
 
                              Art. 169 
 
           (Prima notificazione all'imputato non detenuto) 
 
  Fuori  dei  casi  preveduti  dall'articolo  precedente,  quando  il
domicilio per le notificazioni non e' stato ancora designato a  norma
dell'articolo 171 e non  e'  possibile  consegnare  personalmente  la
copia all'imputato, la prima notificazione e' eseguita nella casa  di
abitazione dell'imputato stesso o nel luogo in cui egli  abitualmente
esercita la sua attivita'  professionale,  mediante  consegna  a  una
persona che conviva anche temporaneamente con lui, o, in mancanza, al
portiere o a chi ne fa le veci. 
 
  Qualora i luoghi sopra indicati siano ignoti, la  notificazione  si
esegue nel luogo dove l'imputato ha  temporanea  dimora  o  recapito,
mediante consegna a una delle predette persone. 
 
  La copia non puo' in alcun caso essere consegnata a persona  minore
degli anni quattordici o palesemente affetta da infermita' di mente o
in stato di manifesta ubriachezza, o che sia stata offesa dal reato.