(Codice di procedura penale-art. 170)
 
                              Art. 170 
 
              (Notificazioni all'imputato irreperibile) 
 
  Se, per mancanza o inidoneita' delle persone indicate nell'articolo
precedente o per essere ignoto ogni recapito  dell'imputato,  non  e'
possibile eseguire le notificazioni  nei  modi  nell'articolo  stesso
stabiliti, l'ufficiale giudiziario ne fa relazione al giudice davanti
al quale e' in corso il procedimento o al pubblico ministero,  quando
la notificazione e' stata da lui richiesta. 
 
  Il giudice o il pubblico ministero, qualora  non  sia  il  caso  di
disporre nuove ricerche, emette decreto con  il  quale,  nominato  un
difensore all'imputato che gia' non ne abbia uno nel luogo in cui  si
procede, ordina che le notificazioni non potute  fare  e  quelle  che
occorressero in seguito per tutta la durata  del  procedimento  siano
eseguite   mediante   deposito   nella   cancelleria   o   segreteria
dell'ufficio giudiziario nel quale si procede. Di ogni deposito  deve
essere dato avviso senza ritardo al difensore. 
 
  Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide per ogni effetto;
ma, se la legge non dispone  altrimenti,  esse  non  conferiscono  al
difensore il diritto  di  sostituirsi  all'imputato  negli  atti  che
questi  deve  compiere  personalmente  o  per  mezzo  di  procuratore
speciale. Per ogni altro atto il difensore rappresenta l'imputato.