Art. 170 (Notificazioni all'imputato irreperibile) Se, per mancanza o inidoneita' delle persone indicate nell'articolo precedente o per essere ignoto ogni recapito dell'imputato, non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi nell'articolo stesso stabiliti, l'ufficiale giudiziario ne fa relazione al giudice davanti al quale e' in corso il procedimento o al pubblico ministero, quando la notificazione e' stata da lui richiesta. Il giudice o il pubblico ministero, qualora non sia il caso di disporre nuove ricerche, emette decreto con il quale, nominato un difensore all'imputato che gia' non ne abbia uno nel luogo in cui si procede, ordina che le notificazioni non potute fare e quelle che occorressero in seguito per tutta la durata del procedimento siano eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede. Di ogni deposito deve essere dato avviso senza ritardo al difensore. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide per ogni effetto; ma, se la legge non dispone altrimenti, esse non conferiscono al difensore il diritto di sostituirsi all'imputato negli atti che questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Per ogni altro atto il difensore rappresenta l'imputato.