(Codice di procedura penale-art. 171)
 
                              Art. 171 
 
  (Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'imputato) 
 
  Il giudice o il pubblico ministero  nel  primo  atto  compiuto  con
l'intervento dell'imputato, se questi non e' detenuto  ne'  internato
in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare o
eleggere il proprio domicilio per  le  notificazioni;  del  domicilio
indicato e' fatta menzione nel processo verbale. Se l'imputato non fa
tale dichiarazione o elezione o se la indicazione e' insufficiente  o
inidonea, le notificazioni  sono  eseguite  mediante  deposito  nella
cancelleria o segreteria del magistrato procedente, a norma del primo
capoverso dell'articolo 170. 
 
  L'imputato detenuto che deve essere scarcerato  per  causa  diversa
dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve  essere  dimesso
da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza,
nell'atto della scarcerazione o della liberazione ha obbligo di  fare
la dichiarazione o elezione di domicilio preveduta dalla prima  parte
di questo articolo. Tale dichiarazione o  elezione  e'  ricevuta  dal
direttore dello stabilimento, il quale ne fa  menzione  nel  registro
indicato  nell'articolo  80  e   ne   da'   immediata   comunicazione
all'Autorita' giudiziaria che  ha  disposto  la  scarcerazione  o  la
liberazione.  Se  l'imputato  non  fa  la  predetta  dichiarazione  o
elezione ovvero se l'indicazione  e'  insufficiente  o  inidonea,  le
notificazioni sono eseguite a norma del primo capoverso dell'articolo
precedente. 
 
  Ogni mutazione di domicilio deve  essere  resa  nota  dall'imputato
alla cancelleria o alla segreteria  del  magistrato  procedente,  con
dichiarazione raccolta a processo verbale. Sono valide altrimenti  le
notificazioni nel domicilio risultante dagli atti.