Art. 171 (Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'imputato) Il giudice o il pubblico ministero nel primo atto compiuto con l'intervento dell'imputato, se questi non e' detenuto ne' internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni; del domicilio indicato e' fatta menzione nel processo verbale. Se l'imputato non fa tale dichiarazione o elezione o se la indicazione e' insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria del magistrato procedente, a norma del primo capoverso dell'articolo 170. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, nell'atto della scarcerazione o della liberazione ha obbligo di fare la dichiarazione o elezione di domicilio preveduta dalla prima parte di questo articolo. Tale dichiarazione o elezione e' ricevuta dal direttore dello stabilimento, il quale ne fa menzione nel registro indicato nell'articolo 80 e ne da' immediata comunicazione all'Autorita' giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o la liberazione. Se l'imputato non fa la predetta dichiarazione o elezione ovvero se l'indicazione e' insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite a norma del primo capoverso dell'articolo precedente. Ogni mutazione di domicilio deve essere resa nota dall'imputato alla cancelleria o alla segreteria del magistrato procedente, con dichiarazione raccolta a processo verbale. Sono valide altrimenti le notificazioni nel domicilio risultante dagli atti.