(Codice di procedura penale-art. 173)
 
                              Art. 173 
 
      (Notificazioni all'imputato latitante, evaso o renitente) 
 
  Le notificazioni all'imputato latitante od evaso ovvero  che  senza
un legittimo impedimento non si e' presentato per l'interrogatorio si
eseguono mediante deposito nella cancelleria o segreteria, a' termini
del primo capoverso dell'articolo  170.  Il  giudice  o  il  pubblico
ministero nomina un difensore all'imputato che ne e' privo.