Art. 173 (Notificazioni all'imputato latitante, evaso o renitente) Le notificazioni all'imputato latitante od evaso ovvero che senza un legittimo impedimento non si e' presentato per l'interrogatorio si eseguono mediante deposito nella cancelleria o segreteria, a' termini del primo capoverso dell'articolo 170. Il giudice o il pubblico ministero nomina un difensore all'imputato che ne e' privo.