(Codice di procedura penale-art. 175)
 
                              Art. 175 
 
                  (Notificazioni ad altre persone) 
 
  Le  notificazioni  a  persone  diverse  da  quelle  indicate  negli
articoli precedenti sono eseguite secondo le norme dell'articolo 169,
tutte le volte che  non  sia  possibile  la  consegna  personale.  Se
neppure in quel  modo  e'  possibile  la  notificazione,  l'ufficiale
giudiziario si fa rilasciare dal podesta' un  certificato  attestante
che e' ignoto il recapito della persona, ovvero se ne e' il caso  che
essa e' morta o assente dal Regno.