Art. 175 (Notificazioni ad altre persone) Le notificazioni a persone diverse da quelle indicate negli articoli precedenti sono eseguite secondo le norme dell'articolo 169, tutte le volte che non sia possibile la consegna personale. Se neppure in quel modo e' possibile la notificazione, l'ufficiale giudiziario si fa rilasciare dal podesta' un certificato attestante che e' ignoto il recapito della persona, ovvero se ne e' il caso che essa e' morta o assente dal Regno.