(Codice di procedura penale-art. 176)
 
                              Art. 176 
 
                    (Relazione di notificazione) 
 
  Di ogni notificazione l'ufficiale giudiziario o chi ne esercita  le
funzioni scrive, in fine dell'atto da restituire al richiedente e  di
ciascuna copia notificata, la relazione in  cui  indica  le  ricerche
fatte, le generalita' della persona alla quale ha consegnato la copia
e la data della consegna. La relazione e' sottoscritta dall'ufficiale
che ha eseguito la notificazione. 
 
  La relazione fa fede  sino  a  impugnazione  di  falso  per  quanto
l'ufficiale che esegui' la notificazione attesta aver fatto o  essere
avvenuto in sua presenza. 
 
  Quando vi e' contraddizione tra la relazione  scritta  nella  copia
consegnata e quella contenuta nell'atto restituito,  fanno  fede  per
ciascun interessato le  attestazioni  contenute  nella  copia  a  lui
notificata. 
 
  Se la  legge  non  dispone  altrimenti,  la  notificazione  produce
effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione. 
 
  Quando la notificazione e' ordinata  dal  giudice  o  dal  pubblico
ministero, l'atto restituito, la  relazione  di  irreperibilita',  il
certificato del podesta' e gli altri documenti sono uniti  agli  atti
del procedimento.