Art. 176 (Relazione di notificazione) Di ogni notificazione l'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni scrive, in fine dell'atto da restituire al richiedente e di ciascuna copia notificata, la relazione in cui indica le ricerche fatte, le generalita' della persona alla quale ha consegnato la copia e la data della consegna. La relazione e' sottoscritta dall'ufficiale che ha eseguito la notificazione. La relazione fa fede sino a impugnazione di falso per quanto l'ufficiale che esegui' la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza. Quando vi e' contraddizione tra la relazione scritta nella copia consegnata e quella contenuta nell'atto restituito, fanno fede per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia a lui notificata. Se la legge non dispone altrimenti, la notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione. Quando la notificazione e' ordinata dal giudice o dal pubblico ministero, l'atto restituito, la relazione di irreperibilita', il certificato del podesta' e gli altri documenti sono uniti agli atti del procedimento.