Art. 178 (Notificazioni col mezzo della posta) Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali. E' valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alla notificazione nei modi ordinari.