(Codice di procedura penale-art. 178)
 
                              Art. 178 
 
                (Notificazioni col mezzo della posta) 
 
  Le notificazioni possono essere  eseguite  anche  col  mezzo  degli
uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali. 
 
  E' valida la notificazione  anche  se  eseguita  col  mezzo  di  un
ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente  fu  diretto  il
piego. 
 
  Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per  irreperibilita'
del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alla notificazione
nei modi ordinari.