(Codice di procedura penale-art. 179)
 
                              Art. 179 
 
                   (Nullita' delle notificazioni) 
 
  La  notificazione  e'  nulla  se   l'atto   e'   stato   notificato
incompletamente,  fuori  dei  casi  in  cui  la  legge  consente   la
notificazione per estratto; se nella relazione della copia notificata
manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; se sono  state  violate
le disposizioni circa la persona a  cui  deve  essere  consegnata  la
copia; se vi e' incertezza assoluta sulla  data  della  notificazione
ovvero sul richiedente o sul destinatario, e, nel caso preveduto  dal
primo capoverso dell'articolo 170, se non e'  stato  dato  avviso  al
difensore dell'avvenuto deposito.