(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 135)
 
                              Art. 135. 
 
                       (Art. 136 T. U. 1926). 
 
  I  direttori  degli  uffici  di  informazioni,   investigazioni   o
ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere  un
registro degli affari  che  compiono  giornalmente,  nel  quale  sono
annotate le  generalita'  delle  persone  con  cui  gli  affari  sono
compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. 
 
  Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza. 
 
  Le persone, che compiono operazioni con gli uffici  suddetti,  sono
tenute a dimostrare la  propria  identita',  mediante  la  esibizione
della carta di identita' o di altro documento, fornito di fotografia,
proveniente dall'Amministrazione dello Stato. 
 
  I direttori suindicati devono inoltre tenere nei  locali  del  loro
ufficio permanentemente affissa in modo  visibile  la  tabella  delle
operazioni alle  quali  attendono,  con  la  tariffa  delle  relative
mercedi. 
 
  Essi non possono compiere operazioni  diverse  da  quelle  indicate
nella tabella o ricevere mercedi maggiori di  quelle  indicate  nella
tariffa o compiere  operazioni  o  accettare  commissioni  con  o  da
persone non munite della carta di  identita'  o  di  altro  documento
fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato. 
 
  La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal prefetto.