Art. 136. (Art. 137 T. U. 1926). La licenza e' ricusata a chi non dimostri di possedere capacita' tecnica ai servizi che intende esercitare. Puo', altresi', essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti gia' esistenti. La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio. L'autorizzazione puo' essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.