(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 136)
 
                              Art. 136. 
 
                       (Art. 137 T. U. 1926). 
 
  La licenza e' ricusata a chi non dimostri  di  possedere  capacita'
tecnica ai servizi che intende esercitare. 
 
  Puo', altresi', essere negata in considerazione del numero o  della
importanza degli istituti gia' esistenti. 
 
  La  revoca  della  licenza  importa  l'immediata  cessazione  dalle
funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio. 
 
  L'autorizzazione puo' essere  negata  o  revocata  per  ragioni  di
sicurezza pubblica o di ordine pubblico.