(Testo unico-art. 100)
                              Art. 100. 
 
(Articoli 14, 2° comma, e 84, 1° e 2° comma, R. decreto 30  settembre
1923, n. 2102 - Articoli 2, 2°  e  3°  comma,e  R.  decreto-legge  22
maggio 1924, n. 744 - Art. 41, 1° comma, R. decreto 28  agosto  1924,
n. 1618 - Art. 11, 2° comma, R. decreto 30 novembre 1924, n.  2172  -
Articoli 17, 2°, 3° e 4° comma, 22 e 23, R. decreto legge 27  ottobre
                           1927, n. 2135). 
 
  Per i professori di ruolo appartenenti  alle  Universita'  ed  agli
Istituti superiori di  cui  alla  tabella  A  la  spesa  relativa  al
trattamento economico ed al trattamento di quiescenza e' a carico del
bilancio dello Stato. 
  E' altresi' a  carico  del  bilancio  dello  Stato  il  trattamento
economico e di quiescenza dei professori titolari dei posti istituiti
in dette Universita' e Istituti a sensi del secondo  comma  dell'art.
63;  l'Universita'   o   Istituto   versera'   peraltro   annualmente
l'ammontare complessivo degli emolumenti  spettanti  a  ciascuno  dei
detti  professori,  nonche'  l'ammontare  delle  ritenute  che  sugli
stipendi dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. 
  Per i professori di ruolo  appartenenti  alle  Universita'  e  agli
Istituti superiori di  cui  alla  tabella  B,  ivi  compresi  i  Regi
Istituti superiori di scienze  economiche  e  commerciali,  la  spesa
relativa al  trattamento  economico  e'  a  carico  del  bilancio  di
ciascuna Universita' o Istituto. Per gli  stessi  Professori  l'onere
del trattamento  di  quiescenza,  tranne  che  per  i  Regi  Istituti
superiori d'ingegneria di  Genova  e  di  Torino,  e'  a  carico  del
bilancio  dello  Stato,  al  quale  le  Universita'  e  gli  Istituti
verseranno le ritenute che dovranno essere fatte  sugli  stipendi  in
conto entrate del Tesoro.