(Testo unico-art. 101)
                              Art. 101. 
 
(Tab. E, nota n. 4, allegata al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102
      - Art. 3, 2° comma, R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656). 
 
  Ai professori di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori
di cui alla tabella  B  e  delle  Universita'  e  Istituti  superiori
liberi, ove siano trasferiti in Universita' o Istituti  superiori  di
cui alla tabella A, vengono attribuiti,  in  base  alle  disposizioni
contenute nel R. decreto 11 novembre  1923,  n.  2395,  e  successive
modificazioni, grado e stipendio corrispondenti agli anni di servizio
prestati in qualita' di professori universitari di ruolo.