(Testo unico-art. 99)
                              Art. 99. 
 
(Art. 84, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1° e
2°, R. decreto 31 ottobre 1923, n.  2492  -  Art.  3,  R.  decreto  6
dicembre 1923, n. 2656 - Art. 25, R. decreto 28 agosto 1924, n.  1618
- Art. 1, 3° comma, R. decreto-legge 25 settembre  1924,  n.  1585  -
        Art. 22, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135). 
 
  Il trattamento economico dei professori di ruolo e' determinato: 
  1° per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla  tabella
A e pei Regi Istituti superiori di scienze economiche  e  commerciali
del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni; 
  2° per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla  tabella
B, esclusi  i  Regi  Istituiti  superiori  di  scienze  economiche  e
commerciali,  dal  regolamento  interno  di  ciascuna  Universita'  o
Istituto, nel quale non possono essere stabiliti emolumenti in misura
inferiore a quella indicata nella tabella E, ne' superiore  a  quella
stabilita per i professori di eguale anzianita'  nel  numero  1°  del
presente articolo,  in  relazione  al  disposto  dell'art.  4,  comma
ultimo, del R. decreto legge 20 novembre 1930, n. 1491.