(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 118)
                              Art. 118. 
                         (Casi di chiusura). 
 
  Salvo quanto  disposto  nella  sezione  seguente  per  il  caso  di
concordato, la procedura di fallimento si chiude: 
  1)  se  nei  termini  stabiliti  nella  sentenza  dichiarativa   di
fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo; 
  2) quando, anche prima che  sia  compiuta  la  ripartizione  finale
dell'attivo,  le  ripartizioni  ai  creditori  raggiungono   l'intero
ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti  e
sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura; 
  3) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo; 
  4) quando non possa essere utilmente continuata  la  procedura  per
insufficienza di attivo.