Art. 118.
(Casi di chiusura).
Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di
concordato, la procedura di fallimento si chiude:
1) se nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di
fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale
dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero
ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e
sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura;
3) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
4) quando non possa essere utilmente continuata la procedura per
insufficienza di attivo.