Art. 119. (Decreto di chiusura). La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. Il decreto e' soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di affissione, dinanzi alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante, il curatore e il fallito.