(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 119)
                              Art. 119. 
                       (Decreto di chiusura). 
 
  La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto  motivato  del
tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero  di  ufficio,
pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. 
  Il decreto e' soggetto a reclamo entro quindici giorni  dalla  data
di affissione, dinanzi alla corte di appello, la  quale  provvede  in
camera di consiglio, sentiti il reclamante, il curatore e il fallito.