(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 120)
                              Art. 120. 
                      (Effetti della chiusura). 
 
  Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento  sul  patrimonio
del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento. 
  I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso  il
debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e
interessi.