(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 121)
                              Art. 121. 
                (Casi di riapertura del fallimento). 
 
  Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art.  118,  il  tribunale,
entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore  o
di qualunque creditore, puo' ordinare che il fallimento  gia'  chiuso
sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito  esistano
attivita' in misura tale da rendere utile il provvedimento  o  quando
il fallito offre garanzia di pagare almeno  il  dieci  per  cento  ai
creditori vecchi e nuovi. 
  Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio  non  soggetta  a
gravame, se accoglie l'istanza: 
    1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il  curatore  o  li
nomina di nuovo; 
    2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4 e 5  dell'art.  16,
abbreviandoli non oltre la meta'. 
  La sentenza e' pubblicata a norma dell'art. 17. 
  Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto
nella scelta anche dei nuovi creditori. 
  Per le altre operazioni si seguono  le  norme  stabilite  nei  capi
precedenti.