Art. 121. (Casi di riapertura del fallimento). Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, puo' ordinare che il fallimento gia' chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attivita' in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame, se accoglie l'istanza: 1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo; 2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 16, abbreviandoli non oltre la meta'. La sentenza e' pubblicata a norma dell'art. 17. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.