(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 122)
                              Art. 122. 
              (Concorso dei vecchi e nuovi creditori). 
 
  I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per  le  somme  loro
dovute al momento della riapertura, dedotto  quanto  hanno  percepito
nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause  legittime
di prelazione. 
  Restano ferme le precedenti statuizioni a norma degli articoli 93 a
103.