(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 123)
                              Art. 123. 
 (Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori). 
 
  In caso di riapertura del fallimento,  per  le  azioni  revocatorie
relative  agli  atti  del  fallito  compiuti  dopo  la  chiusura  del
fallimento, i termini stabiliti dagli  articoli  65,  67  e  70  sono
computati dalla data della sentenza di riapertura. 
  Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo
gratuito, posteriori alla chiusura e anteriori  alla  riapertura  del
fallimento.