Art. 170.
(Contenuto del ruolo di equipaggio).
Il ruolo di equipaggio deve contenere:
1) il nome della nave;
2) il nome dell'armatore;
3) l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a sensi
dell'articolo 267;
4) l'indicazione della data di armamento e di quella di
disarmamento;
5) l'elenco delle persone dell'equipaggio, con l'indicazione del
contratto individuale di arruolamento, nonche' del titolo
professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e
della retribuzione fissata nel contratto stesso;
6) la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della
nave.