(Codice della navigazione-art. 170)
                              Art. 170. 
                (Contenuto del ruolo di equipaggio). 
 
  Il ruolo di equipaggio deve contenere: 
  1) il nome della nave; 
  2) il nome dell'armatore; 
  3) l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a  sensi
dell'articolo 267; 
  4)  l'indicazione  della  data  di  armamento  e   di   quella   di
disarmamento; 
  5) l'elenco delle persone dell'equipaggio,  con  l'indicazione  del
contratto   individuale   di   arruolamento,   nonche'   del   titolo
professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e
della retribuzione fissata nel contratto stesso; 
  6) la descrizione delle armi e delle munizioni in  dotazione  della
nave.