(Codice della navigazione-art. 172)
                              Art. 172. 
                    (Annotazioni sulla licenza). 
 
  Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di
cui ai nn. 2, 3, 4, 5 dell'articolo 170 sono,  a  tutti  gli  effetti
previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali,
inserite nella licenza. 
 
  Nella  licenza  delle  navi  marittime  minori,  di  stazza   lorda
superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica,  o  alle
venticinque,  in  ogni  altro  caso,  sono   inserite   altresi'   le
annotazioni di cui all'articolo 171. Le annotazioni di cui ai nn. 1 e
2 del  predetto  articolo  sono  inserite  anche  nella  licenza  dei
galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate. 
 
  Per le navi e i galleggianti addetti alla  navigazione  interna  le
indicazioni  e  le  annotazioni  da  iscrivere  nella  licenza   sono
stabilite dal regolamento.