Art. 172.
(Annotazioni sulla licenza).
Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di
cui ai nn. 2, 3, 4, 5 dell'articolo 170 sono, a tutti gli effetti
previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali,
inserite nella licenza.
Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda
superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle
venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresi' le
annotazioni di cui all'articolo 171. Le annotazioni di cui ai nn. 1 e
2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei
galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le
indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono
stabilite dal regolamento.