(Codice della navigazione-art. 174)
                              Art. 174. 
                  (Contenuto del giornale nautico). 
 
  Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi  e  gli  altri
oggetti di corredo e di armamento della nave. 
 
  Sul giornale generale e di contabilita' sono annotate le entrate  e
le  spese  riguardanti  la  nave  e  l'equipaggio,  gli   adempimenti
prescritti dalle leggi e  dai  regolamenti  per  la  sicurezza  della
navigazione, i prestiti contratti, i reati  commessi  a  bordo  e  le
misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonche' gli  atti
e processi verbali  compilati  dal  comandante  nell'esercizio  delle
funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per  la
salvezza  della  nave  ed  in  genere  gli  avvenimenti  straordinari
verificatisi durante il viaggio, le altre  indicazioni  previste  dal
regolamento. 
 
  Sul giornale di navigazione sono annotati la  rotta  seguita  e  il
cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le
manovre  relative,  ed  in  genere  tutti  i  fatti   inerenti   alla
navigazione. 
 
  Sul giornale di carico sono annotati gli  imbarchi  e  gli  sbarchi
delle merci, con l'indicazione della  natura,  qualita'  e  quantita'
delle merci stesse, del  numero  e  delle  marche  dei  colli,  della
rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico
e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello  del
destinatario, della data e del luogo di riconsegna. 
 
  Sul giornale di pesca sono annotati la profondita' delle acque dove
si effettua la pesca, la quantita' complessiva del pesce pescato,  le
specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e  in  genere  ogni
altra indicazione relativa alla pesca.