(Codice della navigazione-art. 176)
                              Art. 176. 
                 (Libri di bordo delle navi minori). 
 
  Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore
alle  dieci  tonnellate,  se  a   propulsione   meccanica,   o   alle
venticinque,  in   ogni   altro   caso,   devono   essere   provvisti
dell'inventario di bordo. 
 
  Le navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a  tal
fine dal regolamento, devono  essere  provvisti  dell'inventario;  le
navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere
provviste del giornale di bordo, formato con le  modalita'  stabilite
dal regolamento.