Art. 176.
(Libri di bordo delle navi minori).
Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore
alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle
venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti
dell'inventario di bordo.
Le navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a tal
fine dal regolamento, devono essere provvisti dell'inventario; le
navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere
provviste del giornale di bordo, formato con le modalita' stabilite
dal regolamento.