(Codice della navigazione-art. 178)
                              Art. 178. 
 (Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave). 
 
  Ferme per le rimanenti annotazioni  sui  documenti  della  nave  le
disposizioni  degli  articoli  2700,  2702  del  codice  civile,   le
annotazioni sul giornale nautico relative  all'esercizio  della  nave
fanno prova anche a favore dell'armatore,  quando  sono  regolarmente
effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'armatore, ma  chi  vuol
trarne vantaggio non puo' scinderne il contenuto.