(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 208)
                              Art. 208. 
                    (Registro degli ormeggiatori) 

 
  Il registro degli ormeggiatori e' tenuto dal comandante del porto. 
  Per ottenere l'iscrizione  nel  registro  degli  ormeggiatori  sono
necessari i seguenti requisiti: 
    1) eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni; 
    2) cittadinanza italiana; 
    3) sana e robusta costituzione fisica, accertata  dal  medico  di
porto, o, in sua  assenza,  da  un  medico  designato  dai  capo  del
compartimento; 
    4) non essere stato condannato per un delitto punibile  con  pena
non inferiore nel  minimo  a  tre  anni  di  reclusione,  oppure  per
contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o
per un delitto contro la fede pubblica, salvo  che  sia  avvenuta  la
riabilitazione; 
    5) buona condotta morale e civile; 
    6) residenza  nel  comune  nel  cui  territorio  e'  il  porto  o
l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o
in un comune vicino; 
    7) avere effettuato  due  anni  di  navigazione  in  servizio  di
coperta. 
  Contro le risultanze della visita, sanitaria di cui al  n.  3,  del
precedente comma e' ammesso ricorso  nei  modi  previsti  dai  comuni
secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento. 
  Il comandante del porto puo' limitare il numero degli  ormeggiatori
in relazione alle esigenze del traffico.