Art. 208. (Registro degli ormeggiatori) Il registro degli ormeggiatori e' tenuto dal comandante del porto. Per ottenere l'iscrizione nel registro degli ormeggiatori sono necessari i seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni; 2) cittadinanza italiana; 3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dai capo del compartimento; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia avvenuta la riabilitazione; 5) buona condotta morale e civile; 6) residenza nel comune nel cui territorio e' il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o in un comune vicino; 7) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta. Contro le risultanze della visita, sanitaria di cui al n. 3, del precedente comma e' ammesso ricorso nei modi previsti dai comuni secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento. Il comandante del porto puo' limitare il numero degli ormeggiatori in relazione alle esigenze del traffico.