(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 209)
                              Art. 209. 
                (Disciplina del servizio di ormeggio) 

 
  Il comandante del porto disciplina il servizio  degli  ormeggiatori
in modo da assicurare la regolarita' del servizio stesso  secondo  le
esigenze del porto. 
  Nei  porti  ove  se  ne  ravvisi  l'opportunita',   il   capo   del
compartimento puo' costituire gli ormeggiatori in gruppo.