(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 212)
                              Art. 212. 
                              (Tariffe) 

 
  Le tariffe e le altre norme per le  operazioni  di  ormeggio  e  di
disormeggio  sono,  per  ciascun  porto,  stabilite  dal   capo   del
compartimento.