(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 214)
                              Art. 214. 
                    (Cancellazione dal registro) 

 
  Alla cancellazione dal registro si procede: 
    1) per morte; 
    2) per permanente inabilita' al servizio; 
    3) per avere l'ormeggiatore  raggiunto  l'eta'  prescritta  dalle
leggi sulla previdenza sociale agli effetti  del  riconoscimento  del
diritto alla pensione di vecchiaia; 
    4) a domanda; 
    5) per la perdita di uno del requisiti di cui ai nn.  2,  5  e  6
dell'articolo 208. 
  L'invalidita' di cui al n. 2 del precedente comma e' accertata  nei
modi previsti dai  commi  terzo  e  seguenti  dell'articolo  156  del
presente regolamento.