Art. 73 Qualora un accordo o una convenzione fra uno Stato membro, una persona o una impresa, da una parte, e uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, dall'altra, comporti in via accessoria forniture di prodotti di competenza dell'Agenzia, e' necessario il preventivo consenso della Commissione per la conclusione o rinnovazione di tale accordo o convenzione per quanto concerne la fornitura di tali prodotti.