(Trattato-art. 73)
                               Art. 73 
 
  Qualora un accordo o una convenzione  fra  uno  Stato  membro,  una
persona o  una  impresa,  da  una  parte,  e  uno  Stato  terzo,  una
organizzazione internazionale o un  cittadino  di  uno  Stato  terzo,
dall'altra, comporti in  via  accessoria  forniture  di  prodotti  di
competenza dell'Agenzia, e' necessario il preventivo  consenso  della
Commissione per la conclusione  o  rinnovazione  di  tale  accordo  o
convenzione per quanto concerne la fornitura di tali prodotti.