Art. 144. (Competenza per le materie regolate dalle presenti norme) Salvo che nelle presenti norme sia diversamente disposto, la competenza per le materie da esse regolate spetta: a) al Ministero dei trasporti per quelle disciplinate nel titolo II (segnalazione stradale) art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in generale) ad eccezione degli articoli 22 (veicoli a braccia e a trazione animale) 23 (velocipedi) 32 (sagoma limite) 33 (pesi massimi) e 34 (traino di veicoli); nel titolo V (veicoli a motore) ad eccezione dell'art. 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole); nel titolo VI, per quanto riguarda la guida dei veicoli a motore: nel titolo VII (disposizioni speciali); nel titolo VIII (norme di comportamento); art. 108 (incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea), art. 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); art. 112 (limitazione dei rumori); art. 113 (uso dei dispositivi di segnalazione acustica), e art. 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la idoneita' dei veicoli a motore alla circolazione e l'abilitazione alla guida di essi; b) al Ministero dei lavori pubblici per quelle disciplinate nel titolo I (disposizioni generali); nel titolo II (segnalazione stradale), ad eccezione dell'art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in generale); art. 22 (veicoli a braccia e a trazione animale); art. 23 (velocipedi); art. 34 (traino di veicoli); nel titolo IV (veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi); nel titolo VI, per quanto concerne la condotta dei veicoli in genere e degli animali; nel titolo VIII (norme di comportamento) ad eccezione degli articoli 108 (incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea); 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); 112 (limitazione dei rumori); 113 (uso di dispositivi di segnalazione acustica); 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi); 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori); 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la tutela delle strade e la circolazione stradale. La competenza per le materie disciplinate dagli articoli 32 sagoma limite) 33 (pesi massimi) 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole) 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi) 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori) e 124 (guida degli autobus, degli autotreni, degli autosnodati e degli autoarticolati) e' attribuita congiuntamente al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dei trasporti. Ciascuno dei due Ministeri, fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, esamina i problemi di carattere generale riflettenti la materia disciplinata dalle presenti norme, sentendo il parere dell'altro. Restano ferme le attribuzioni del Ministero dell'interno e degli altri Ministeri.