Art. 145. (Abrogazione di norme preesistenti) Sono abrogati i regi decreti 27 maggio 1926, n. 1040, 23 agosto 1929, n. 1641, 3 ottobre 1929, n. 1896, 29 febbraio 1932, n. 518, 30 novembre 1933, n. 2415, 16 maggio 1935, n. 1086, 27 febbraio 1936, n. 785, 11 marzo 1937, n. 471, e 20 settembre 1941, n. 1199; il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1291, convertito in legge 20 dicembre 1934, n. 2263; il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802, convertito in legge 20 dicembre 1934, n. 2148; il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 423, convertito in legge 3 giugno 1935, n. 1151; il regio decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 1624, convertito in legge 28 dicembre 1936, n. 2414; il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2561; la legge 13 dicembre 1937, n. 2116; il regio decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2139, convertito in legge 29 maggio 1939, n. 921; il regio decreto-legge 26 marzo 1941, n. 426, convertito in legge 11 dicembre 1941, n. 1640, i decreti legislativi 20 marzo 1948, n. 513, e 12 aprile 1948, n. 516, le leggi 14 febbraio 1949, n. 85, 18 febbraio 1953, n. 243, 6 agosto 1954, n. 877 e 24 gennaio 1958, n. 101; i regolamenti comunali per la circolazione dei velocipedi e per la circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni, emanati in applicazione degli articoli 52 e 128 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740. Il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, rimane abrogato, tranne che nel titolo I (eccettuati l'art. 1, nn. 7), 8) e 9, e l'art. 2, secondo comma) e negli articoli 105, 108, 113 e 124. Inoltre per le violazioni delle disposizioni ora citate che restano in vigore continuano ad applicarsi le norme sulle sanzioni penali e sulla relativa procedura stabilite nello stesso regio decreto. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le presenti norme.