(Allegato - art. 145)
                              Art. 145. 
                 (Abrogazione di norme preesistenti) 
 
  Sono abrogati i regi decreti 27 maggio 1926,  n.  1040,  23  agosto
1929, n. 1641, 3 ottobre 1929, n. 1896, 29 febbraio 1932, n. 518,  30
novembre 1933, n. 2415, 16 maggio 1935, n. 1086, 27 febbraio 1936, n. 
785, 11 marzo 1937, n. 471, e 20 settembre 1941, n.  1199;  il  regio
decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1291, convertito in legge 20 dicembre
1934, n. 2263; il  regio  decreto-legge  4  ottobre  1934,  n.  1802,
convertito in legge 20 dicembre 1934, n. 2148; il regio decreto-legge
17 gennaio 1935, n. 423, convertito in legge 3 giugno 1935, n.  1151;
il regio decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 1624, convertito  in  legge
28 dicembre 1936, n. 2414; il regio decreto-legge 14 luglio 1937,  n.
1809, convertito in legge 23 dicembre 1937,  n.  2561;  la  legge  13
dicembre 1937, n. 2116; il regio decreto-legge 22 dicembre  1938,  n.
2139,  convertito  in  legge  29  maggio  1939,  n.  921;  il   regio
decreto-legge 26 marzo 1941, n. 426, convertito in legge 11  dicembre
1941, n. 1640, i decreti legislativi 20 marzo  1948,  n.  513,  e  12
aprile 1948, n. 516, le leggi 14 febbraio 1949, n.  85,  18  febbraio
1953, n. 243, 6 agosto 1954, n. 877 e 24  gennaio  1958,  n.  101;  i
regolamenti comunali per la circolazione  dei  velocipedi  e  per  la
circolazione dei veicoli, degli animali  e  dei  pedoni,  emanati  in
applicazione degli articoli 52 e 128 del  regio  decreto  8  dicembre
1933, n. 1740. 
  Il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, rimane abrogato,  tranne
che nel titolo I (eccettuati l'art. 1, nn. 7), 8) e 9,  e  l'art.  2,
secondo comma) e negli articoli 105, 108, 113 e 124. Inoltre  per  le
violazioni delle  disposizioni  ora  citate  che  restano  in  vigore
continuano ad applicarsi le  norme  sulle  sanzioni  penali  e  sulla
relativa procedura stabilite nello stesso regio decreto. 
  Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni  comunque  contrarie  o
incompatibili con le presenti norme.