Art. 146. (Disposizioni transitorie) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari legittimamente apposti prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, anche se siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 11, sono consentiti fino alla scadenza dell'autorizzazione, ma comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore delle norme stesse. Entro un annuo dalla data di entrata in vigore del regolamento i segnali, i segni sulla carreggiata, le segnalazioni luminose dei passaggi a livello e i semafori debbono essere uniformati a quanto prescritto dal regolamento stesso. I veicoli di cui all'art. 24 che superino le caratteristiche ivi indicate e per i quali alla data di entrata in vigore delle presenti norme e' stato rilasciato un certificato di conformita' per motore ausiliario, possono continuare a circolare con la disciplina dei ciclomotori. I veicoli di cui all'art. 25, che superino le caratteristiche indicate nell'ultimo comma dello stesso articolo, in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme possono continuare a circolare con la disciplina degli autocarri non oltre due anni da tale data; analogamente possono continuare a circolare sino alla detta scadenza i relativi rimorchi. Gli autotreni il cui rimorchio destinato al trasporto di persone sia di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e fino a 45 quintali, in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, possono continuare a circolare senza essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio continuo e automatico. Gli autoveicoli e i rimorchi che superino i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 32 in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme possono continuare a circolare fino a sei mesi dopo la data stessa. Le disposizioni sulla sagoma, limite previste dall'articolo 32 si applicano ai filoveicoli che entrano in circolazione dopo un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme. L'obbligo della guida a destra per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 40 quintali si applica agli autoveicoli che entrano in circolazione dopo un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i veicoli a trazione animale ed i velocipedi debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i veicoli a motore e i veicoli da essi trainati debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. Entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento i veicoli a motore devono essere muniti dei dispositivi di visibilita' prescritti dall'art. 48. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme i documenti di circolazione per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori, macchine agricole, compressori ed altre macchine stradali, debbono, se necessario essere regolarizzati in conformita' delle disposizioni delle norme stesse. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme i ciclomotori per i quali non e' stato rilasciato un certificato di conformita' per motore ausiliario, le macchine operatrici per le quali non e' stata rilasciata una autorizzazione a circolare quali compressori ed altre macchine stradali e i carrelli, debbono essere muniti di certificato per ciclomotore o per carrello o per macchine operatrici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme i rimorchi e i rimorchi agricoli debbono essere muniti della speciale targa per essi prescritta; entro lo stesso termine detti veicoli e i carrelli-appendice debbono essere muniti del duplicato della targa di riconoscimento del veicolo dal quale sono trainati. Entro due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme le patenti di guida per autoveicoli o per motocarri ed i certificati di abilitazione per compressori ed altre macchine stradali, debbono essere sostituiti, a richiesta degli interessati, con le patenti equipollenti previste dalle presenti norme senza nuovi accertamenti ed esami. Il Ministro per i trasporti, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce i termini per la presentazione delle domande in modo da graduare nel tempo la sostituzione dei predetti documenti. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme i conducenti di motoveicoli della categoria A ad uso privato debbono munirsi di patente di guida valida per tale categoria di veicoli. A coloro che alla data di entrata in vigore delle presenti norme sono intestatari di un documento di circolazione per motoveicoli e ne facciano domanda entro quattro mesi dalla data stessa, la patente e' rilasciata senza esame. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme i conducenti di macchine agricole e di carrelli, nonche' i conducenti di macchine operatrici che non siano in possesso di certificato di abilitazione per compressori e altre macchine stradali debbono munirsi della patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici. Entro lo stesso termine ai titolari di patenti di guida per autoveicoli e' rilasciata detta patente senza nuovi accertamenti ed esami. Ai fini dell'applicazione dell'art. 88 la validita' delle patenti di guida rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, ad eccezione di quelle rilasciate a mutilati, invalidi o monocoli, decorre dalla data stessa. Visto, Il Ministro per i lavori pubblici TOGNI Il Ministro per i trasporti ANGELINI