(Allegato - art. 146)
                              Art. 146. 
                     (Disposizioni transitorie) 
 
  I cartelli e gli altri mezzi  pubblicitari  legittimamente  apposti
prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, anche se siano  in
contrasto con le disposizioni dell'art. 11, sono consentiti fino alla
scadenza dell'autorizzazione, ma comunque non  oltre  un  anno  dalla
data di entrata in vigore delle norme stesse. 
  Entro un annuo dalla data di entrata in vigore  del  regolamento  i
segnali, i segni sulla  carreggiata,  le  segnalazioni  luminose  dei
passaggi a livello e i semafori debbono essere  uniformati  a  quanto
prescritto dal regolamento stesso. 
  I veicoli di cui all'art. 24 che superino  le  caratteristiche  ivi
indicate e per i quali alla data di entrata in vigore delle  presenti
norme e' stato rilasciato un certificato di  conformita'  per  motore
ausiliario, possono continuare a  circolare  con  la  disciplina  dei
ciclomotori. 
  I veicoli di cui  all'art.  25,  che  superino  le  caratteristiche
indicate nell'ultimo comma dello  stesso  articolo,  in  circolazione
alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti  norme   possono
continuare a circolare con la disciplina degli  autocarri  non  oltre
due anni da tale data; analogamente possono  continuare  a  circolare
sino alla detta scadenza i relativi rimorchi. 
  Gli autotreni il cui rimorchio destinato al  trasporto  di  persone
sia di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e fino
a 45 quintali, in circolazione alla data di entrata in  vigore  delle
presenti norme, possono continuare a circolare senza essere muniti di
un dispositivo di frenatura di servizio continuo e automatico. 
  Gli autoveicoli e i  rimorchi  che  superino  i  limiti  di  sagoma
stabiliti dall'art. 32 in circolazione alla data di entrata in vigore
delle presenti norme possono continuare a circolare fino a  sei  mesi
dopo la data stessa. 
  Le disposizioni sulla sagoma, limite previste dall'articolo  32  si
applicano ai filoveicoli che entrano in  circolazione  dopo  un  anno
dalla data di entrata in vigore delle presenti norme. 
  L'obbligo della guida a  destra  per  gli  autoveicoli  adibiti  al
trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore  a
40 quintali si applica agli autoveicoli che entrano  in  circolazione
dopo un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme. 
  Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento  i
veicoli a trazione animale ed i velocipedi debbono essere muniti  dei
prescritti dispositivi di segnalazione visiva. 
  Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento  i
veicoli a motore e i veicoli da essi trainati debbono  essere  muniti
dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. 
  Entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento i  veicoli  a
motore devono essere muniti dei dispositivi di visibilita' prescritti
dall'art. 48. 
  Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti  norme
i documenti di circolazione per autoveicoli,  motoveicoli,  rimorchi,
ciclomotori,  macchine  agricole,  compressori  ed   altre   macchine
stradali, debbono, se necessario essere regolarizzati in  conformita'
delle disposizioni delle norme stesse. 
  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme
i ciclomotori per i quali non e' stato rilasciato un  certificato  di
conformita' per motore ausiliario,  le  macchine  operatrici  per  le
quali non e' stata rilasciata una autorizzazione  a  circolare  quali
compressori ed altre macchine stradali e i carrelli,  debbono  essere
muniti di certificato per ciclomotore o per carrello o  per  macchine
operatrici. 
  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme
i rimorchi e i rimorchi agricoli debbono essere muniti della speciale
targa per essi prescritta; entro lo stesso termine detti veicoli e  i
carrelli-appendice debbono essere muniti del duplicato della targa di
riconoscimento del veicolo dal quale sono trainati. 
  Entro due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme
le patenti di guida per autoveicoli o per motocarri ed i  certificati
di abilitazione per compressori ed altre macchine  stradali,  debbono
essere sostituiti, a richiesta  degli  interessati,  con  le  patenti
equipollenti previste dalle presenti norme senza  nuovi  accertamenti
ed esami. Il  Ministro  per  i  trasporti,  con  proprio  decreto  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  stabilisce  i  termini  per  la
presentazione  delle  domande  in  modo  da  graduare  nel  tempo  la
sostituzione dei predetti documenti. 
  Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti  norme
i conducenti di motoveicoli della categoria A ad uso privato  debbono
munirsi di patente di guida valida per tale categoria di  veicoli.  A
coloro che alla data di entrata in vigore delle presenti  norme  sono
intestatari di un documento di  circolazione  per  motoveicoli  e  ne
facciano domanda entro quattro mesi dalla data stessa, la patente  e'
rilasciata senza esame. 
  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme
i conducenti di macchine agricole e di carrelli, nonche' i conducenti
di macchine operatrici che non siano in possesso  di  certificato  di
abilitazione  per  compressori  e  altre  macchine  stradali  debbono
munirsi della patente di guida  per  macchine  agricole,  carrelli  e
macchine operatrici. Entro lo stesso termine ai titolari  di  patenti
di guida per autoveicoli e'  rilasciata  detta  patente  senza  nuovi
accertamenti ed esami. 
  Ai fini dell'applicazione dell'art. 88 la validita'  delle  patenti
di guida rilasciate anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore
delle presenti norme, ad eccezione di quelle rilasciate  a  mutilati,
invalidi o monocoli, decorre dalla data stessa. 
  Visto, 
                                    Il Ministro per i lavori pubblici 
                                                   TOGNI 
 
Il Ministro per i trasporti 
         ANGELINI