(Testo Unico circolazione stradale-art. 145)
                              Art. 145.
                 (Abrogazione di norme preesistenti)

  Sono  abrogati  i  regi  decreti 27 maggio 1926, n. 1040, 23 agosto
1929,  n. 1641, 3 ottobre 1929, n. 1896, 29 febbraio 1932, n. 518, 30
novembre 1933, n. 2415, 16 maggio 1935, n. 1086, 27 febbraio 1936, n.
785,  11  marzo  1937, n. 471, e 20 settembre 1941, n. 1199; il regio
decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1291, convertito in legge 20 dicembre
1934,  n.  2263;  il  regio  decreto-legge  4  ottobre 1934, n. 1802,
convertito in legge 20 dicembre 1934, n. 2148; il regio decreto-legge
17  gennaio  1935,  n.  423, convertito in legge il 3 giugno 1935, n.
1151;  il  regio decreto-legge 9 gennaio 1963, n. 1624, convertito in
legge  28  dicembre  1936,  n. 2414; il regio decreto-legge 14 luglio
1937,  n.  1809,  convertito  in  legge 23 dicembre 1937, n. 2561; la
legge  13  dicembre 1937, n. 2116; il regio decreto-legge 22 dicembre
1938,  n.  2139, convertito in legge 29 maggio 1939, n. 921; il regio
decreto-legge  26 marzo 1941, n. 426, convertito in legge 11 dicembre
1941,  n.  1640;  i  decreti  legislativi  20 marzo 1948, n. 513 e 12
aprile  1948,  n.  516;  le  leggi  14  febbraio  1949, numero 85, 24
dicembre  1950,  n. 1165, 18 febbraio 1953, n. 243, 6 agosto 1954, n.
877  e  24  gennaio  1958,  n.  101;  i  regolamenti  comunali per la
circolazione  dei velocipedi e per la circolazione dei veicoli, degli
animali e dei pedoni, emanati in applicazione degli articoli 52 e 128
del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.
  Il  regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, rimane abrogato, tranne
che nel titolo I (eccettuati l'art. 1 n. 7, 8 e 9 e l'art. 2, secondo
comma) e negli articoli 105 e 113.
  L'art.  108  di  detto  decreto  rimane  in  vigore, salva la nuova
disposizione  per  la patente di guida ad uso privato per motoveicoli
della  categoria  A,  i  cui  diritti  e  spese sono complessivamente
fissati  in  lire  centocinquanta.  Inoltre  per  le violazioni delle
disposizioni   ora   citate  che  restano  in  vigore  continuano  ad
applicarsi  le norme sulle sanzioni penali e sulla relativa procedura
stabilite nello stesso regio decreto.
  Sono  inoltre  abrogate  tutte le disposizioni comunque contrarie o
incompatibili con le presenti norme.