(Testo Unico circolazione stradale-art. 146)
                              Art. 146. 
                     (Disposizioni transitorie) 
 
  I cartelli e gli altri mezzi  pubblicitari  legittimamente  apposti
prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, anche se siano  in
contrasto con le disposizioni dell'art.  11,  sono  consentiti,  fino
alla scadenza, dell'autorizzazione,  ma  comunque  non  oltre  il  1°
luglio 1961. 
  Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento  i
segnali, i segni sulla  carreggiata,  le  segnalazioni  luminose  dei
passaggi a livello e i semafori debbono essere  uniformati  a  quanto
prescritto dal regolamento stesso. 
  I veicoli, di cui all'art. 24, che superino le caratteristiche  ivi
indicate,  in  circolazione  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento, ovvero immessi in circolazione entro tre mesi dalla data
stessa,  possono  continuare  a  circolare  con  la  disciplina   dei
ciclomotori. 
  I veicoli di cui  all'art.  25,  che  superino  le  caratteristiche
indicate nell'ultimo comma dello  stesso  articolo,  in  circolazione
alla data del 1° luglio 1959 possono continuare a  circolare  con  la
disciplina degli autocarri non oltre il 1° luglio 1961;  analogamente
possono continuare a  circolare  sino  alla  detta  data  i  relativi
rimorchi. 
  Gli autotreni il cui rimorchio sia  di  peso  complessivo  a  pieno
carico non superiore a 45 quintali, in circolazione alla data del  1°
luglio 1959, possono continuare a circolare senza essere muniti di un
dispositivo di frenatura di servizio continuo e automatico. 
  Gli autoveicoli e i rimorchi che superino i limiti di sagoma  e  di
peso stabiliti dagli articoli 32 e 33, in circolazione alla data  del
1° luglio 1959, possono continuare a  circolare  fino  al  1°  luglio
1964; inoltre, possono essere ammessi alla circolazione i veicoli  in
corso di costruzione denunciati ai  Ministeri  dei  trasporti  e  dei
lavori pubblici entro il 16 luglio 1959 e da questi accertati. 
  Le disposizioni sulla sagoma limite e  sui  pesi  massimi  previste
dagli articoli 32 e 33 si applicano ai  filoveicoli  che  entrano  in
circolazione dopo il 1° luglio 1960. 
  L'obbligo della guida a  destra  per  gli  autoveicoli  adibiti  al
trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore  a
70 quintali si applica agli autoveicoli che entrano  in  circolazione
dopo il 1° luglio 1960. 
  Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento  i
veicoli a trazione animale ed i velocipedi debbono essere muniti  dei
prescritti dispositivi di segnalazione visiva. 
  Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento  i
veicoli a motore e i veicoli da essi trainati debbono  essere  muniti
dei   prescritti   dispositivi   di   segnalazione   visiva,   e   di
illuminazione. 
  L'obbligo del freno di soccorso per gli autoveicoli e i filoveicoli
si applica per i veicoli che entrano in circolazione  dopo  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento. 
  Entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento i  veicoli  a
motore devono essere muniti dei dispositivi di visibilita' prescritti
dall'art. 48. 
  Entro  il  1°  luglio  1960  i  documenti   di   circolazione   per
autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori, compressori ed altre
macchine stradali, debbono, se necessario,  essere  regolarizzati  in
conformita' delle disposizioni delle presenti norme. 
  Entro il 1° gennaio 1960 i ciclomotori per i  quali  non  e'  stato
rilasciato un certificato di conformita' per  motore  ausiliario,  le
macchine  operatrici  per  le  quali  non  e'  stata  rilasciata  una
autorizzazione  a  circolare  quali  compressori  ed  altre  macchine
stradali e i  carrelli  debbono  essere  muniti  di  certificato  per
ciclomotore o per carrello o per macchine operatrici. 
  Entro il 1° gennaio 1960 i rimorchi  debbono  essere  muniti  della
speciale targa per essi prescritta: entro  lo  stesso  termine  detti
veicoli e i carrelli-appendice debbono essere  muniti  del  duplicato
della targa di riconoscimento del veicolo dal quale sono trainati. 
  Entro il 1° luglio 1960 le macchine agricole, di cui  all'art.  72,
debbono essere  munite  del  certificato  per  macchine  agricole  ed
immatricolate. 
  Entro il 1° luglio 1961 le patenti di guida per autoveicoli  o  per
motocarri ed i certificati di abilitazione per compressori  ed  altre
macchine stradali,  debbono  essere  sostituiti,  a  richiesta  degli
interessati, con le  patenti  equipollenti  previste  dalle  presenti
norme senza nuovi accertamenti ed esami. Il Ministro per i trasporti,
con  proprio  decreto  da  pubblicare   nella   Gazzetta   Ufficiale,
Stabilisce i termini per la presentazione delle domande  in  modo  da
graduare nel tempo la sostituzione dei predetti documenti. 
  Entro il 1° luglio 1961 i conducenti di motoveicoli della categoria
A ad uso privato debbono munirsi di patente di guida, valida per tale
categoria di veicoli. 
  A coloro che alla data del 1° luglio 1959 sono  intestatari  di  un
documento di circolazione per motoveicoli e ne facciano domanda entro
il 1° novembre 1959 la patente e' rilasciata senza esame. 
  Entro il 1° luglio 1960 i conducenti  di  macchine  agricole  e  di
carrelli, nonche' i conducenti di macchine operatrici che  non  siano
in possesso di certificato di abilitazione per  compressori  e  altre
macchine stradali debbono munirsi della patente di guida per macchine
agricole, carrelli e macchine operatrici. Entro lo stesso termine  ai
titolari di patenti di guida  per  autoveicoli  e'  rilasciata  detta
patente senza nuovi accertamenti ed esami. 
  Le patenti di guida, per le quali alla data del 1° luglio  1959  e'
scaduto il periodo di validita', continueranno ad essere valide  fino
alla sostituzione del documento prevista dal  comma  diciassettesimo,
in occasione della quale si provvedera'  anche  alla  conferma  della
validita'. 
  Le norme di cui all'art. 117, avranno effetto sei mesi dopo la data
di entrata in vigore del regolamento.