(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 102)
                 Art. 102. (Art. 14 del Testo Unico) 
               STRISCIA DI MEZZERIA. CASI PARTICOLARI 

 
  La striscia di mezzeria deve essere discontinua, nelle  carreggiate
a  due  corsie,  allorche'  sia  consentita,  in  caso  di  sorpasso,
l'occupazione momentanea della corsia adiacente  destinata  al  senso
opposto di marcia (fig. 109-a). 
  La striscia di mezzeria deve essere continua, nelle  carreggiate  a
due corsie, allorche' in caso di sorpasso, non si  voglia  consentire
l'occupazione,  neppure  momentanea,  della  corsia  adiacente  (fig.
109-b). 
  La striscia di mezzeria continua nei tratti adducenti alle aree  di
manovra degli incroci, e in prossimita' dei passaggi pedonali  e  dei
passaggi ferroviari a livello, deve  essere,  di  massima,  lunga  m.
30,00 (fig. 110). 
  Nei centri abitati sono ammesse,  in  casi  eccezionali,  lunghezze
minori. 
  La striscia continua, da apporre lungo le curve, lungo le strettoie
e lungo i dossi (figg. 111-a, 111-b), deve avere  lunghezza  tale  da
impedire  l'occupazione  della  corsia  adiacente,  per  distanze  di
visibilita'  commisurate  alla  velocita'  predominante  nel   tronco
stradale interessato.