(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 106)
                 Art. 106. (Art. 14 del Testo Unico) 
                         STRISCE DI MARGINE 

 
  Le strisce di colore giallo continue sono impiegate  per  segnalare
il bordo  della  carreggiata,  ovvero  per  delimitare  questa  dalle
adiacenti  piste  ciclabili,  dalle  banchine,  dalle  piazzuole   di
deposito materiali (fig. 115). 
  Chiodi,  inserti  o  dispositivi  catadiottrici  di  colore  giallo
possono essere associati a queste strisce o sostituirle. 
  Le strisce di margine discontinue di colore giallo sono ammesse  in
corrispondenza di parcheggi, piazzuole di sosta o di  ricovero,  aree
di servizio e di ricreazione (fig. 116-a) ovvero  anche  in  caso  di
diramazioni  od  accessi  in  corrispondenza  dei  quali  sia   utile
delimitare il margine della carreggiata della strada principale (fig.
116-b). 
  La lunghezza dei segmenti e quella  degli  intervalli  deve  essere
rispettivamente di m. 1,00. Nei casi  piu'  importanti  la  larghezza
della striscia puo' essere portata a cm. 30.