(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 107)
                 Art. 107. (Art. 14 del Testo Unico) 
                           STRISCE OBLIQUE 

 
  Le strisce di raccordo o  di  incanalamento  sono  strisce  contime
oblique di colore bianco che sono impiegate per incanalare i  veicoli
su determinate corsie in dipendenza di: 
    a) variazioni della larghezza della carreggiata (fig. 114); 
    b) imposizione di divieto di sorpasso; 
    c) presenza di ostacoli  all'interno  della  carreggiata  (figura
131); 
    d) particolari esigenze della circolazione del traffico  (esempio
con striscia discontinua fig. 130). 
  L'obliquita' delle strisce di incanalamento non  deve  superare  di
massima il 10% di inclinazione rispetto l'asse della strada. 
  Le strisce di raccordo o di incanalamento possono  delimitare  zone
della carreggiata dalle quali debba intendersi escluso  il  traffico.
In tale caso queste zone possono essere rese meglio visibili mediante
zebrature (vedi art. 119). 
  Le strisce di incanalamento tracciate per far divergere il traffico
da ostacoli od isole siti entro la carreggiata, devono iniziare dalla
striscia di mezzeria, ovvero dalla striscia di  corsia,  e  terminare
almeno a 20 cm. dal lato destro e, rispettivamente, da ambedue i lati
della testata di approccio dell'isola o dell'ostacolo (figure  131  e
128). 
  Quando le strisce oblique seguono  l'andamento  del  margine  della
carreggiata esse assumono la funzione di strisce  di  margine  ed  in
tale caso esce saranno di colore giallo (art. 106).