Art. 109. (Art. 14 del Testo Unico) PASSAGGI PEDONALI Le strisce per passaggi pedonali sono bianche e servono a delimitare le zone assegnate all'attraversamento dei pedoni. I passaggi pedonali devono essere tracciati dovunque c'e' conflitto fra intensi movimenti di veicoli e pedoni. I passaggi pedonali possono essere tracciati sulla carreggiata nei due seguenti modi (fig. 127): a) due strisce trasversali discontinue parallele distanti al minimo m. 2,50. Ognuna delle due strisce deve essere larga cm. 30, segmenti lunghi cm. 50, intervalli lunghi cm. 50; b) zebratura con strisce parallele alla direzione della circolazione lunghe al minimo m. 2,50, larghezza delle strisce cm. 50, intervallo tra le due strisce cm. 50. Lungo le strade extraurbane ed in quelle urbane dove il traffico non e' regolato ne' da agenti ne' da impianti semaforici, i passaggi pedonali devono essere tracciati unicamente come alla lettera b). Nelle strade urbane la larghezza del passaggio deve essere comunque proporzionata al volume del traffico pedonale.