(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 110)
                 Art. 110. (Art. 14 del Testo Unico) 
                      ATTRAVERSAMENTI CICLABILI 

 
  Le strisce per attraversamenti di piste ciclabili  sono  di  colore
bianco e contrassegnano lungo le strade  extraurbane  le  zone  nelle
quali  i  ciclisti  provenienti  da  altre  piste  ciclabili  possono
attraversare la strada. 
  Detti attraversamenti devono  essere  tracciati  per  stabilire  la
continuita' di piste ciclabili parallele ad una strada, quando su  di
questa confluisce un'altra strada, ovvero quando  devono  allacciarsi
al  proseguimento  sito  sull'altro   lato.   Anche   in   tal   caso
l'attraversamento   ciclabile   deve    sempre    essere    tracciato
perpendicolare all'asse e le estremita' delle piste ciclabili  devono
essere raccordate  con  opportune  curve  all'attraversamento  (figg.
129-a, b). 
  Le strisce per  attraversamenti  di  piste  ciclabili,  analoghe  a
quelle previste alla lettera b) dell'art.  109  sono  parallele  alla
direzione della circolazione veicolare.