Art. 114. (Art. 14 del Testo Unico) FRECCE DIREZIONALI Sulle strade aventi una larghezza tale da consentire un numero sufficiente di corsie per preselezionare i veicoli nella zona di approccio di un incrocio, le corsie che devono essere riservate ai veicoli che compiranno nell'area dell'incrocio una determinata manovra, possono essere contrassegnate a mezzo di frecce direzionali di colore bianco. Tali frecce direzionali sono (figg. 134-a e 135): a) freccia destra per le corsie obbligatorie per chi svolta a destra; b) freccia sinistra per le corsie obbligatorie per chi svolta a sinistra; c) freccia diritta per le corsie riservate al proseguimento di marcia diretta. Qualora la semicarreggiata di afflusso ad un incrocio comprenda due sole corsie tali frecce possono essere combinate per riservare una corsia a piu' di un movimento (fig. 134-b). Qualora nell'area di un incrocio uno o piu' movimenti siano proibiti le frecce possono essere tracciate nella o nelle corsie per presegnalare la direzione o le direzioni consentite. Le frecce direzionali dritte possono essere opportunamente tracciate in corrispondenza dell'inizio e della fine degli incroci di strade a senso unico per segnalare o confermare il senso di circolazione. Le frecce devono essere in tal caso ripetute lungo la stessa linea trasversale per quante sono le corsie potenziali della carreggiata a senso unico. Le frecce direzionali possono essere completate da iscrizioni sulla pavimentazione. La lunghezza delle frecce direzionali sulle strade urbane deve essere di m. 2,00. Lungo le strade extraurbane e le autostrade urbane ed extraurbane la lunghezza delle frecce direzionali deve essere maggiore in funzione della velocita' predominante, e la punta della freccia deve in ogni caso essere considerevolmente allungata nel senso della circolazione in ragione del piccolo angolo sotto il quale esse sono viste dai conducenti. Le dimensioni indicate nella fig. 135 rappresentano il minimo per le frecce maggiorate. L'intervallo longitudinale tra piu' frecce urbane uguali, ripetute lungo la stessa corsia, non deve essere di massima inferiore a m. 6,00. Il numero delle frecce da ripetere deve essere commisurato alla intensita' delle correnti di traffico onde permettere la sicura preselezione anche ai veicoli che immagazzinano per ultimi nelle corsie.