Art. 115. (Art. 14 del Testo Unico) SEGNI INDICANTI SOSTA VIETATA Il punto di inizio delle zone vietate alla sosta in prossimita' degli incroci stradali puo' essere indicato mediante un quadrato di colore giallo, di cm. 30 di lato; da tracciare sul margine esterno della carreggiata od anche sul ciglio del marciapiede (fig. 133). Questo punto di inizio deve essere ubicato di massima a non meno di m. 8,00 dall'intersezione dei prolungamenti del margini delle carreggiate urbane. Sulle strade extraurbane tale distanza deve essere aumentata in relazione alle condizioni locali e della circolazione. Segni orizzontali posti lungo il ciglio dei marciapiedi, nel tratti nei quali la sosta e' vietata, possono essere tracciati per indicare l'estensione del divieto. Questi segni devono consistere in segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede (fig. 120). Questi segni possono anche essere usati per indicare la lunghezza del ciglio che deve essere riservata alla fermata degli automezzi in servizio pubblico in aggiunta a quanto prescritto dall'art. 113.