(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 115)
                 Art. 115. (Art. 14 del Testo Unico) 
                    SEGNI INDICANTI SOSTA VIETATA 

 
  Il punto di inizio delle zone vietate  alla  sosta  in  prossimita'
degli incroci stradali puo' essere indicato mediante un  quadrato  di
colore giallo, di cm. 30 di lato; da tracciare  sul  margine  esterno
della carreggiata od anche sul ciglio del marciapiede (fig. 133). 
  Questo punto di inizio deve essere ubicato di massima a non meno di
m.  8,00  dall'intersezione  dei  prolungamenti  del  margini   delle
carreggiate urbane.  Sulle  strade  extraurbane  tale  distanza  deve
essere  aumentata  in  relazione  alle  condizioni  locali  e   della
circolazione. 
  Segni orizzontali posti lungo il ciglio dei marciapiedi, nel tratti
nei quali la sosta e' vietata, possono essere tracciati per  indicare
l'estensione del divieto. Questi segni devono consistere in  segmenti
alternati di colore giallo e nero tracciati  sulla  faccia  verticale
del ciglio del marciapiede (fig. 120). 
  Questi segni possono anche essere usati per indicare  la  lunghezza
del ciglio che deve essere riservata alla fermata degli automezzi  in
servizio pubblico in aggiunta a quanto prescritto dall'art. 113.