(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 116)
                 Art. 116. (Art. 14 del Testo Unico) 
                        SEGNI SUGLI OSTACOLI 

 
  Segni sugli ostacoli, anomalie e punti  critici  stradali  possorto
essere  tracciati,  laddove  essi  siano  giudicati   necessari   per
aumentarne  la  visibilita',  particolarmente   notturna,   a   causa
dell'andamento stradale. 
  Questi ostacoli, posti entro o vicino la  carreggiata,  comprendono
pile, pilastri e piedritti di ponti, basamenti di monumenti, isole di
traffico,  basi  o   sostegni   di   installazioni   segnaletiche   e
semaforiche, salvagente, sbarramenti,  sottopassaggi,  palificazioni,
alberature, massi rocciosi, spigoli di fabbricati, inizio di muri  di
sostegno e strutture che comportino comunque restrizioni alle  sagome
ed alla circolazione. 
  Detti ostacoli devono essere segnalati  mediante  la  dipintura  di
strisce alternate bianche e nere, inclinate a 45° in basso  verso  il
lato dove i veicoli transitano (figg 137 e 138). 
  L'estensione dell'area dipinta in strisce di  colore  contrastante,
deve  essere  commisurata  alla  importanza  dell'ostacolo  alla  sua
grandezza, al  grado  di  pericolosita'  che  esso  presenta  per  la
circolazione, nonche' alla velocita' predominante dei veicoli che  si
approssimano. 
  Ove il tracciato delle strisce  di  segnalazione  non  si  presenti
agevole direttamente sull'ostacolo, posto entro la carreggiata, dette
strisce possono essere dipinte  su  una  superficie  indipendente  da
applicare sull'ostacolo. 
  Quando vi possa essere incertezza  sul  lato  dell'ostacolo,  posto
entro la carreggiata dal quale  transitare,  devono  essere  posti  i
prescritti segnali di freccia obbligatoria obliqua  a  45°  verso  il
basso, diretta dalla parte ove i veicoli possono transitare. 
  in agiunta ai segni sugli ostacoli posti entro la  carreggiata,  la
segnalazione dell'approssimarsi degli  ostacoli  stessi  deve  essere
effettuata mediante zebrature  sulla  pavimentazione,  come  all'art.
119, ovvero strisce oblique di incanalamento, come all'art. 117. 
  Quando l'ostacolo e' posto  entro  la  carreggiata  le  strisce  di
segnalazione devono essere rese rifrangenti. 
  Anche i cigli delle isole di traffico possono  essere  resi  meglio
visibili mediante applicazione di strisce di colori contrastanti.  La
testata  di  tali  isole  puo'  anche   essere   segnalata   mediante
dispositivi a luce propria o riflessa di colore giallo e bianco. Data
la piccola altezza di detti cigli le strisce possono  essere  dipinte
verticalmente. Se il materiale dei  cigli  e'  naturalmente  scuro  e
sufficiente dipingere solo le strisce bianche o gialle. 
  Per la migliore identificazione  degli  ostacoli  stradali  possono
applicarsi strisce di idonee vernici rifrangenti atte a  rivelare  la
complessiva conformazione degli ostacoli stessi. 
  In altri casi alcuni ostacoli non  sono  entro  la  carreggiata  ma
cosi' prossimi al ciglio di essa, da poter essere  considerati  corno
un pericolo ben definito. In tali casi anche questi ostacoli  possono
essere segnalati mediante segnalazione a strisce oblique. 
  Altri oggetti adiacenti la  carreggiata,  che  non  possono  essere
urtati dai veicoli, a meno che essi  non  escano  dalle  carreggiate,
come per esempio gli alberi, le barriere di cemento, le  barriere  di
acciaio elastico e simili, possono essere dipinti  con  una  striscia
bianca.