(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 118)
                 Art. 118. (Art. 14 del Testo Unico) 
                         CROCE DI S. ANDREA 

 
  In prossimita' dei passaggi ferroviari a livello  extraurbano  deve
essere tracciata sulla semicarreggiata di approccio, una croce di  S.
Andrea,  deformata  in   lunghezza,   costituita   da   due   strisce
intersecantisi ad X sotto un angolo acuto di cm. 45° larghe  cm.  30,
lunghe circa m. 6,00, nonche' le lettere P e  L  e  una  striscia  di
arresto parallela all'asse dei binari ferroviari  raccordata  ad  una
striscia longitudinale continua vietante il sorpasso, lunga almeno 50
m. 
  Il disegno di queste segnalazioni  sulla  pavimentazione  riportato
nella fig. 136. 
  Tolti questi segni devono essere di colore  bianco,  tracciati  con
vernici rifrangenti. 
  La croce  di  S.  Andrea  orizzontale  e'  impiegata  per  attirare
maggiormente  l'attenzione  dei  conducenti  sulla  vicinanza  di  un
passaggio ferroviario a livello, che  deve,  comunque  essere  sempre
presegnalato mediante i regolari cartelli stradali verticali.