Art. 119. (Art. 14 del Testo Unico) ZEBRATURE Le zone della carreggiata dalle quali debba intendersi escluso il transito dei veicoli devono essere indicate con la zebratura. Queste zone sorto costituite da isole di traffico a raso della pavimentazione oppure dai triangoli di approccio ad isole di traffico od a ostacoli posti entro la pavimentazione. Un ostacolo puo' sussistere sulla mezzeria della strada, nel qual caso il traffico deve essere deviato sulla destra di esso, oppure puo' essere sito tra due corsie unisenso nel qual caso il traffico puo' essere deviato sia a destra che a sinistra di esso (fig. 131). La zona zebrata e', pertanto, nel primo caso quella a sinistra della striscia obliqua di incanalamento ovvero nel secondo caso quella compresa tra le due striscie oblique di incanalamento. Le strisce formanti la zebratura devono essere di colore bianco ed inclinate non meno di 45° rispetto alla direzione di marcia. La larghezza delle strisce non deve essere inferiore a cm. 30. Tale larghezza, come pure quella dell'intervallo tra due strisce possono essere opportunamente commisurate alla estensione ed alla forma della superficie zebrata. Quando le zebrature sono impiegate per costituire isole di traffico provvisorie, definitive, ovvero in esperimentazione, entro di esse si possono apporre i segnali che, a giudizio dell'Ente proprietario, risultino necessari al controllo della circolazione.