(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 119)
                 Art. 119. (Art. 14 del Testo Unico) 
                              ZEBRATURE 

 
  Le zone della carreggiata dalle quali debba intendersi  escluso  il
transito dei veicoli devono essere indicate con la zebratura.  Queste
zone  sorto  costituite  da  isole   di   traffico   a   raso   della
pavimentazione oppure dai triangoli di approccio ad isole di traffico
od a  ostacoli  posti  entro  la  pavimentazione.  Un  ostacolo  puo'
sussistere sulla mezzeria della strada, nel  qual  caso  il  traffico
deve essere deviato sulla destra di esso, oppure puo' essere sito tra
due corsie unisenso nel qual caso il traffico puo' essere deviato sia
a destra che a sinistra di esso  (fig.  131).  La  zona  zebrata  e',
pertanto, nel primo caso quella a sinistra della striscia obliqua  di
incanalamento ovvero nel secondo caso  quella  compresa  tra  le  due
striscie oblique di incanalamento. 
  Le strisce formanti la zebratura devono essere di colore bianco  ed
inclinate non meno di 45°  rispetto  alla  direzione  di  marcia.  La
larghezza delle strisce non deve essere  inferiore  a  cm.  30.  Tale
larghezza, come pure quella dell'intervallo tra due  strisce  possono
essere opportunamente commisurate alla estensione ed alla forma della
superficie zebrata. Quando le zebrature sono impiegate per costituire
isole   di    traffico    provvisorie,    definitive,    ovvero    in
esperimentazione, entro di esse si possono apporre i segnali  che,  a
giudizio dell'Ente proprietario,  risultino  necessari  al  controllo
della circolazione.