Art. 96. (Art. 14 del Testo Unico) REQUISITI GENERALI I segni sulla carreggiata sono realizzati con vernice; od anche con altri materiali che abbiano efficacia pari o superiore. Detti segni generalmente sono impiegati come completamente del segnalamento verticale, ovvero come mezzo di segnalazione del traffico a se' stante. I segni sulla carreggiata possono essere pertanto impiegati unitamente od altri mezzi segnaletici allo scopo di rinforzare e precisare le loro indicazioni. Tanto le vernici quanto gli altri materiali o dispositivi devono possedere caratteristiche tali da risultare nettamente visibili sia di giorno che di notte. Nelle strade extraurbane tutte le segnalazioni orizzontali che abbiano valore di notte dovranno essere rifrangenti. Nelle zone urbane la rifrangenza non e' normalmente essenziale nelle strade perfettamente illuminate, ma e' desiderabile nelle altre strade per quelle segnalazioni che debbono essere visibili di notte.