(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 96)
                 Art. 96. (Art. 14 del Testo Unico) 
                         REQUISITI GENERALI 

 
  I segni sulla carreggiata sono realizzati con vernice; od anche con
altri materiali che abbiano efficacia pari o superiore. 
  Detti segni generalmente  sono  impiegati  come  completamente  del
segnalamento  verticale,  ovvero  come  mezzo  di  segnalazione   del
traffico a se' stante.  I  segni  sulla  carreggiata  possono  essere
pertanto impiegati unitamente od altri mezzi segnaletici  allo  scopo
di rinforzare e precisare le loro indicazioni. 
  Tanto le vernici quanto gli altri materiali  o  dispositivi  devono
possedere caratteristiche tali da risultare nettamente  visibili  sia
di giorno che di notte. 
  Nelle strade extraurbane  tutte  le  segnalazioni  orizzontali  che
abbiano valore di notte dovranno essere rifrangenti. 
  Nelle zone urbane la  rifrangenza  non  e'  normalmente  essenziale
nelle strade perfettamente illuminate, ma e' desiderabile nelle altre
strade per quelle segnalazioni che debbono essere visibili di notte.