(Allegato- art. 124)
                              Art. 124. 
 
  Per l'iscrizione di ogni atto civile, penale  o  amministrativo  in
uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art.  116,  e'
dovuto all'ufficiale giudiziario  il  diritto  di  cronologico  nella
misura di lire diciotto.