(Allegato- art. 128)
                              Art. 128. 
 
  Per la notificazione di ogni copia di atto e' dovuto  all'ufficiale
giudiziario un diritto nella misura seguente: 
    a) per gli atti relativi ad  affari  di  competenza  della  Corte
Suprema di Cassazione lire cinquanta; 
    b) per tutti gli altri atti lire quaranta.